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8 Settembre 2020

Pagamenti elettronici, il nuovo codice tributo per il credito d’imposta

Istituito dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici (articolo 22 del decreto legge 124 del 26 ottobre 2019). E’ il codice “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”.

L’articolo 22 prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta - ricorda l’Agenzia delle Entrate - spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per calcolare il credito spettante i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.