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14 Dicembre 2018

Spese per carburante deducibili se pagate con carta

A partire da luglio 2018 chiunque sia titolare di partita iva ed effettui un rifornimento pagando con carta di credito, di debito o prepagata può godere di detrazione dell’Iva e deduzione dei costi. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2018 (ovvero la legge 205/2017, articolo 1, comma 923). Un provvedimento, questo, che sembra essere sulla stessa scia dell’obbligo di fatturazione elettronica per i rifornimenti di carburante, in vigore da gennaio 2019: entrambi, infatti, hanno come obiettivo la lotta all’evasione fiscale tanto che dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva devono documentare le operazioni di acquisto di benzina e gasolio con fattura elettronica.

Non soltanto carte di credito, prepagate o bancomat: l’Agenzia delle Entrate con la delibera pubblicata il 4 aprile 2018 ha stabilito che la spesa per l’acquisto di carburanti può essere portata in detrazione IVA se pagata con qualsiasi forma di pagamento, escluso il contante.

Quindi vengono considerate valide fiscalmente anche forme di pagamento come bonifico bancario o postale, assegni e addebito diretto in conto corrente. Saranno incluse anche le spese per l’acquisto di carburante effettuate con le cosiddette “carte carburanti”, cioè carte rilasciate a seguito di specifici contratti di “netting”, ovvero contratti di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall’utente che per il pagamento utilizza apposite card aziendali. Il funzionamento di tali contratti è il seguente: il distributore di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburante alle imprese convenzionate con la società petrolifera.